Carrello elevatore e responsabiltà del datore di lavoro
La Cassazione ribadisce che la delega delle funzioni prevenzionistiche non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite, tanto più quando sia prassi aziendale “normale” l’uso improprio delle attrezzature di lavoro

La sentenza della Corte di Cassazione, sezione IV penale, 7 dicembre 2000 n. 12773, Pres. Battisti, rel. Bianchi, ric. Bertani riguarda la condanna inflitta nei giudizi di merito, e confermata in sede di legittimità, al responsabile legale di una società di trasporti a responsabilità limitata, ritenuto colpevole di lesioni gravi ai danni di un autista che, per ricoprire il carico di un autocarro, era salito sulle forche di un carrello elevatore e si era fatto innalzare fino a circa 4mt. Da terra, e, scivolando, era caduto a terra essendo il carrello sprovvisto di qualsiasi mezzo di protezione, come invece prevede l’articolo 184 del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547.

Il ricorso per Cassazione dell’imputato veniva articolata motivando che lo stesso, in quanto “titolare di una impresa di grandi dimensioni articolata in varie sedi, aveva affidato la direzione del personale a un capo del personale e aveva provveduto a dotare le singole sedi di un apposito dirigente, dotandole dei mezzi necessari (scale e gabbie di protezione) per effettuare le operazioni di carico e scarico in regime di sicurezza” e che quindi era costui, quale preposto, “ a dover rispondere dell’incidente, non potendosi ritenere che l’imprenditore in una imrpesa di grandi dimensioni sia tenuto costantemente alla vigilanza diretta sulla concreta attuazione delle direttive impartite”.

La Suprema Corte, riprendendo in modo letterale gli argomenti della precedente pronuncia (Cassazione penale, sez. III, 28 gennaio 1986, Visotto e altro, in Giur. it. 1986, II,417; Giust. pen. 1988, III,222; m.u. 172040) ha negato fondamento agli argomenti del ricorrente enunciando il seguente principio di diritto: In materia di prevenzione degli infortuni la delega di funzioni che esclude la responsabilità penale del datore di lavoro non esclude la sussistenza della culpa in vigilando.

Nel diritto penale del lavoro quando la norma prevede che tenuto all’adempimento è il “datore di lavoro” l’obbligo primario di osservare e far rispettare tutte le disposizioni, che regolano la complessa e varia attività dell’azienda, ricade sul legale rappresentante o sul titolare dell’impresa.

Nell’ipotesi in cui l’organizzazione aziendale lo imponga, egli può tuttavia delegare ai suoi collaboratori l’espletamento di attività penalmente sanzionate. In tal caso egli dovrà vigilare sul delegato o predisporre ogni misura idonea, affinché il controllo possa essere svolto in concreto, eventualmente affidando il compito a soggetti particolarmente qualificati. La sua responsabilità in questa ipotesi sussiste soltanto se sia riscontrabile una difettosa od omessa verifica ovvero una scelta impropria del collaboratore ovvero ancora un nesso causale tra la sua condotta cosciente e volontaria e l’illecito realizzato (cosidetta “politica d’impresa”).

Rientra in tale fattispecie la mancata vigilanza su prassi di lavoro scorrette che costituiscano “prassi normale” nel lavoro aziendale.

La Cassazione conclude la propria motivazione aderendo agli argomenti della sentenza del 22 febbraio 2000 della Corte d’Appello di Brescia (oggetto del ricorso), e sottolinea che “pur ammettendo che vi sia stata da parte del ricorrente la predisposizione delle gabbie elevatrici da usarsi, nel senso che tali gabbie erano state fornite nei singoli piazzali e che il medesimo ne avesse raccomandata l’uso, egli non è esente da responsabilità, rimanendo a suo carico un obbligo di vigilanza circa il rispetto delle istruzioni impartite”.

Nella specie l’obbligo “non è stato certo rispettato, essendo stato accertato che l’uso dei muletti era ‘prassi normale’, tanto da essere stata direttamente riscontrata dal vigile sanitario nel corso di una sua successiva visita in loco”.

Il principio è identico a quello affermato, in diversa fattispecie, da altra sentenza della Cassazione: “Nell'ambito del servizio di nettezza urbana gestito da un ente locale (amministrazione comunale) l'obbligo gravante sul datore di lavoro di munire gli operatori ecologici di mezzi personali di protezione (guanti antinfortunistici) comporta non solo l'acquisto e la fornitura ai dipendenti di tali mezzi, ma anche la vigilanza affinché ne facciano uso durante l'attività lavorativa a rischio” (Cassazione penale sez. III, 30 aprile 1996, n. 5407, Gargiulo, D.L. Riv. critica dir. lav. 1997, 408).